Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 1 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;139~art3 · fonte su Normattiva