Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica".

Testo vigente dal 4 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-31;14~art2 · fonte su Normattiva