Art. 3 (Trattato)
Alte Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse. I Ministeri degli Esteri delle Alte Parti Contraenti avranno contatti regolari. Le Alte Parti' Contraenti collaboreranno in seno alle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte. Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
