[1]Articolo XI

[2]Scambi di vedute avranno luogo quando necessario fra, le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti al fine di raggiungere una stretta cooperazione ed intesa su tutte le questioni relative alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artxi · fonte su Normattiva