1. Non sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva ma a una semplice dichiarazione: - i trasporti occasionali effettuati a porte chiuse, vale a dire quelli nei quali il veicolo trasporta su tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e ritorna al luogo di partenza senza caricare ne' scaricare viaggiatori durante il percorso; - i trasporti turistici occasionali che comportano il viaggio di andata a carico e quello di ritorno a vuoto; tuttavia dei viaggiatori possono essere scaricati. 2. Il modello della dichiarazione di cui al primo comma e' stabilito di comune accordo dalle Autorita' competenti dei due Paesi.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art5 · fonte su Normattiva