È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 7- bis , del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'unitarietà della disciplina delle sessioni riservate indette per gli insegnanti delle scuole diverse dai conservatori e dalle accademie rende, infatti, palesemente irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a trattamenti differenziati soggetti che, pur in possesso dei medesimi requisiti, si diversificherebbero esclusivamente per il dato formale di aver partecipato a procedure concorsuali attivate con ordinanze ministeriali differenti ma fondate su un unico contesto normativo di riferimento. - Sulla normativa inerente alle sessioni riservate di esami per l'accesso agevolato alle graduatorie permanenti, v. la citata sentenza n. 136/2004.
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97