[1]Commissione Mista

[2]Le Parti Contraenti concordano di istituire una Commissione Mista per dare applicazione al presente Accordo, per discutere questioni che possono derivare dalla sua applicazione e per dare tutte le direttive necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi. La Commissione mista sara' composta da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti e si riunira' di comune accordo, quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia. La Commissione Mista potra', qualora ritenuto necessario, creare gruppi di lavoro. Ai fini di un'efficace applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti stileranno Programmi Esecutivi pluriennali.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;143~accordo-art15 · fonte su Normattiva