[1]Partecipazione di Organizzazioni Internazionali

[2]Le Parti Contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo o negli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;143~accordo-art4 · fonte su Normattiva