[1]Partecipazione di Organizzazioni Internazionali
[2]Le Parti Contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo o negli accordi complementari che potrebbero scaturirne.
Testo vigente dal 2 novembre 2020
