[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvalo;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purche' non perseguano scopo lucrativo.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1936 - Anno XIV

[10]Vittorio Emanuele.

[11]Mussolini - Di Revel - De Vecchi Di Val Cismon.

[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo vigente dal 13 febbraio 1936

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1936-01-06;146~art1 · fonte del testo