[1]dei beni o proventi di reato confiscati

[2]1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni i sensi dell'art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative. 2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all'art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi e' richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinche' questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari. 3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso puo' prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese che prevedono: (a) di versare il valore di tali proventi di reato, o i beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto istituito in applicazione dell'art. 30, paragrafo 2 c) della presente Convenzione ed agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalita' organizzata; (b) di spartire con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art14 · fonte su Normattiva