[1]delle vittime della tratta di persone negli Stati di accoglienza

[2]1. Oltre a prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminera' se sia il caso di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo territorio, provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati. 2. Nell'applicare la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terra' debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art7 · fonte su Normattiva