[1]semplificata di estradizione

[2]1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione acconsente ad essere estradata, l'estradizione puo' essere eseguita sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza la necessita' di presentare la documentazione di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia la Parte richiesta puo' domandare le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per concedere l'estradizione. 2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida se resa, con l'assistenza di un difensore, dinanzi ad un'Autorita' competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitale dal principio di specialita' e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. 3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art16 · fonte su Normattiva