Art. 2 (Approvazione) — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
Testo vigente dal 2 agosto 2016
