[1]con altri Accordi Internazionali

[2]Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza in conformita' ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art18 · fonte su Normattiva