Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Canada' sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canada' sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.
Testo vigente dal 25 gennaio 1962
