[1]L'articolo 209 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e' sostituito dalle disposizioni seguenti:
[2]"Articolo 209
[3]Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea e parere della Corte dei Conti:
- a)stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti;
- b)fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie delle Comunita' sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;
- c)determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili".
Testo vigente dal 30 aprile 1977
