1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed altri interessi legittimi delle Parti sul cui territorio sono ubicate le societa' implicate nella ristrutturazione e quelli di qualsiasi altra Parte che si affida a tali societa' per la fornitura di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa, le Parti si consulteranno tempestivamente ed efficacemente sulle questioni industriali risultanti dalla ristrutturazione dell'industria europea per la difesa. 2. Per iniziare il processo di consultazione il prima possibile, le Parti incoraggeranno le loro industrie affinche' queste ultime le informino in anticipo del loro intento d'istituire una STD o di qualsiasi cambiamento significativo che puo' avere ripercussioni sulla loro situazione. Per cambiamento significativo s'intende, fra l'altro, il passaggio sotto il controllo straniero diretto o indiretto, oppure l'abbandono, il trasferimento o la rilocalizzazione di una parte o di tutte le attivita' strategiche fondamentali. Non appena una Parte si rende conto della possibilita' che si verifichi una situazione come sopra descritta, essa ne informa le altre Parti implicate. In ogni caso, tutte le altre Parti possono far valere qualsiasi ragionevole preoccupazione alle Parti coinvolte che a loro volta ne valuteranno il merito nel corso delle indagini nazionali previste a livello normativo. Potrebbe essere necessario concludere queste consultazioni entro un termine prefissato, conformemente alle leggi e procedure nazionali. Cio' premesso e ove applicabile, le decisioni sulle fusioni e le acquisizioni di societa' per la difesa continueranno ad essere prese dalle Parti nel caso in cui l'operazione richieda una valutazione in base alle rispettive leggi e normative nazionali. 3. Le Parti concordano nel ritenere che le STD saranno libere di utilizzare le proprie valutazioni commerciali per distribuire le capacita' industriali in base alla logica economica. Tuttavia le Parti possono eccezionalmente ritenere opportuno di mantenere sul proprio territorio nazionale determinate attivita', beni ed installazioni strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale Pertanto le Parti in cui sono ubicate tali attivita', beni o installazioni, si consulteranno fra di loro e con le STD per definire le loro esigenze a tale riguardo. Le Parti includeranno tali esigenze in appositi accordi con le STD su basi corrette e ragionevoli.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art7 · fonte su Normattiva