All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente: "UE";
  • b)dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~art5 · fonte su Normattiva