Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 81.547 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attivita' si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;148~art3 · fonte su Normattiva