[1]All'onere di lire 700.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-1961, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[2]Il presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 novembre 1961

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 26 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1480~art3 · fonte su Normattiva