Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il riavvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Uzbekistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Uzbekistan con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle disposizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione; - impegnera' le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto e alla promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art4 · fonte su Normattiva