' Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi fra uno o piu' Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione fra i competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri delle informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~protocollo-art14 · fonte su Normattiva