• 1)Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.
  • 2)Resta salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo o chiederne la revisione. Per quanto attiene alla denuncia, essa avra' effetto 12 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
  • 3)Ogni modifica dell'Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti in corso la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 ottobre 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Croata, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI CROAZIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;149~accordo-art12 · fonte su Normattiva