Art. 3 (Protocollo)
L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello stato di diritto, dell'universalita' e indivisibilita' dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sul rispetto della dignita' umana, sui principi di uguaglianza e di solidarieta' e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. La politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune e assicura che l'Unione disponga di una capacita' operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Essa non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, compresa l'Irlanda, ne' gli obblighi di alcuno Stato membro. Il trattato di Lisbona non condiziona ne' pregiudica la politica tradizionale di neutralita' militare dell'Irlanda. Spettera' all'Irlanda o a qualsiasi altro Stato membro decidere, conformemente alle eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare o meno ad un'operazione militare.
Testo vigente dal 23 ottobre 2014
