Art. 5 (Protocollo)
[1]Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri. Non appena la Repubblica di Croazia sara' vincolata dal presente protocollo a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, il testo croato del presente protocollo, che fa ugualmente fede come i testi di cui al primo comma, sara' del pari depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 23 ottobre 2014
