[1]ARTICOLO IV Consiglio Congiunto dei Ministri

[2]1. Le Parti istituiranno un Consiglio Congiunto dei Ministri, di seguito denominato "il Consiglio", il quale avra' la funzione di organo supremo di indirizzo strategico e politico della Base e delle altre aree di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali. Essa sara' composto dai Ministri designati di volta in volta dalle Parti. 2. Le funzioni del Consiglio consisteranno in: a. Definizione delle politiche e delle attivita' di indirizzo con riferimento agli obiettivi dell'Accordo; b. Valutazione e approvazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato Direttivo Congiunto; c. Valutazione e, ove possibile, risoluzione di controversie fra le Parti che potranno scaturire dall'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo XIV. 3. Il Consiglio si riunira' almeno una volta ogni due (2) anni o su richiesta del Comitato Direttiva Congiunto. Il Consiglio puo' adottare decisioni tramite lo scambio di Note se e quando ne emerga la necessita'. 4. A tal fine, il Governo della Repubblica Italiana designa il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca quale autorita' responsabile per l'attuazione del presente Accordo. 5. Il Governo della Repubblica del Kenya designa il Ministero della Difesa quale Ministero responsabile per l'attuazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~artiv · fonte su Normattiva