[1]ARTICOLO XII Verifiche ed ispezioni

[2]1. Al fine di assicurare la conformita' con gli scopi, gli obiettivi e le disposizioni del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya avra' diritto di: a. chiedere spiegazioni all'Organo di gestione sulle attivita' in corso presso la Base; b. accedere, ispezionare ed esaminare in qualsiasi momento la Base, il registro di inventario e le attrezzature della Base, nonche' ogni altra pertinenza situata in Kenya; c. essere regolarmente informato sullo stadio di programmazione, preparazione ed attuazione dei progetti e dei programmi della Base. 2. Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo XIII, le ispezioni, le visite, i controlli, l'acquisizione di dati e informazioni ecc., saranno eseguiti da personale esplicitamente autorizzato dal Governo della Repubblica del Kenya nel pieno rispetto della segretezza, riservatezza e protezione dei dati.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~artxii · fonte su Normattiva