Art. 7 (Protocollo Attuativo attività di istruzione e formazione)
[1]- Modifiche
[2]Il presente Accordo Attuativo puo' essere modificato mediante reciproco consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
