Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organizzazioni Internazionali, quali l'UNESCO e l'Unione Latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001
