Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organizzazioni Internazionali, quali l'UNESCO e l'Unione Latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art23 · fonte su Normattiva