[1]Allegato

[2]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E LUSSEMBURGO

[3]Intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Granducato di Lussemburgo, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, e Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. I.

[5]Il paragrafo 3) (a) e (b) dell'articolo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: «a) per quanto concerne l'Italia:

  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle societa';
  • 3)l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"),
  • b)per quanto concerne il Lussemburgo:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle societa';
  • 3)l'imposta sul patrimonio;
  • 4)l'imposta commerciale comunale; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese").».

Testo vigente dal 24 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;150~protocollo-arti · fonte su Normattiva