[1]Motivi di rifiuto facoltativi
[2]L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
- a)se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata;
- b)se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta;
- c)se lo Stato Richiesto ha in corso un procedimento penale in riferimento alla persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'estradizione.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
