[1]Informazioni supplementari

[2]1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni supplementari, per le quali lo Stato Richiedente disporra' di un tempo addizionale di sessanta giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' considerata come una rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, lo Stato Richiedente potra' avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per gli stessi fatti.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150~trattato-di-estradizione-art9 · fonte su Normattiva