Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambio di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo con Annesso e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 31 gennaio 1962
