: La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione dell'opera deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorita' dei due Paesi.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art8 · fonte su Normattiva