ciascun Consiglio d'ispezione ogni Stato membro, parte contraente, e' rappresentato da un ispettore. Quest'ultimo e' designato dal Consiglio superiore su proposta della parte interessata. La Presidenza dei Consigli d'ispezione e' esercitata dal rappresentante del Consiglio d'ispezione dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio superiore.
Testo vigente dal 23 marzo 1996
