[1]Lodo del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo puo' contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi. 4. La Parte ricorrente puo' ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che cio' pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione. 5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale puo' sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facolta' di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-7-art5 · fonte su Normattiva