[1]Produzione di documenti, atti o oggetti
[2]La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilita' delle sue autorita' competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.
Testo vigente dal 17 ottobre 2024
