[1]Produzione di documenti, atti o oggetti

[2]La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilita' delle sue autorita' competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art15 · fonte su Normattiva