[1]Seguiti delle osservazioni del Comitato

[2]1. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette le proprie osservazioni sulla comunicazione, accompagnate, ove del caso, dalle proprie raccomandazioni alle parti interessate. 2. Lo Stato Parte esamina debitamente le osservazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e sottopone al Comitato, nel termine di sei mesi, una risposta scritta contenente informazioni sulle azioni intraprese alla luce delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato. 3. Il Comitato puo' invitare lo Stato Parte a sottoporgli un complemento d'informazione sulle misure adottate a seguito delle sue osservazioni o delle sue eventuali raccomandazioni, incluso, nel caso in cui il Comitato lo ritenga appropriato, nei successivi rapporti dello Stato Parte presentati ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto.

Testo vigente dal 25 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152~protocollo-art9 · fonte su Normattiva