Dopo l'art. 31 della Convenzione e' aggiunto l'articolo seguente: Art. 31-bis. Se l'estradizione e' richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applichera' la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto. Se l'estradizione e' richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un'altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l'estradizione non sara' concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~accordo-art2 · fonte su Normattiva