[1](Modifica dell'art. 33 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Facoltativi)
[2]L'art. 33 della Convenzione e' sostituito dall'articolo seguente: Art. 33. L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
- a)se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata;
- b)se lo Stato Richiesto ritiene che l'estradizione non e' compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
