[1](Modifica dell'art. 33 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Facoltativi)

[2]L'art. 33 della Convenzione e' sostituito dall'articolo seguente: Art. 33. L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

  • a)se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata;
  • b)se lo Stato Richiesto ritiene che l'estradizione non e' compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~accordo-art4 · fonte su Normattiva