[1]Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente

[2]Lo Stato Richiedente ha facolta' di intervenire nel procedimento di estradizione attraverso un proprio rappresentante che dovra' essere sentito prima della decisione giudiziale sull'estradizione, ove ne faccia richiesta il detto Stato.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~trattato-di-estradizione-art21 · fonte su Normattiva