[1]Prestazioni per i pensionati

[2](1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa. (2) I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente, nonche' i loro familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art14 · fonte su Normattiva