[1]Cooperazione
[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per il rafforzamento dell'amministrazione tributaria e l'aumento del gettito fiscale. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:
- a)l'assistenza tecnica nel campo della riforma fiscale nella prospettiva di superare la dipendenza dalle tariffe e da altri dazi e oneri, passando ad altre forme di imposizione indiretta;
- b)lo sviluppo di capacita' e di strutture istituzionali in relazione alle misure di cui alla lettera a).
Testo vigente dal 23 settembre 2011
