[1]Obiettivi

[2]Gli obiettivi del presente capo sono:

  • a)agevolare gli scambi di merci tra le parti, salvaguardando e accrescendo nel contempo la capacita' delle parti di proteggere la salute, la sicurezza, i consumatori e l'ambiente;
  • b)migliorare la capacita' delle parti di individuare, prevenire ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi reciproci dovuti a regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' applicate da una delle parti;
  • c)accrescere la capacita' delle parti di garantire il rispetto delle norme internazionali e delle loro reciproche norme e regolamentazioni tecniche.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art45 · fonte su Normattiva