[1]NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

[2]1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata dagli articoli 1 e 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalita' di applicazione del presente Articolo. 2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non e' contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonche' gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo. 3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia escutibile in base alle leggi di tale Stato ed e' dovuto da una persona che, in quel momento, non puo', in base alle leggi di tale Stato, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta dell'autorita' competente di tale Stato, e' ammesso per la riscossione dall'autorita' competente dell'altro Stato contraente. Tale credito tributario e' riscosso dall'altro Stato in conformita' alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di tale altro Stato. 4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato puo', in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell'autorita' competente di tale Stato, e' ammesso ai fini delle misure cautelari dall'autorita' competente dell'altro Stato contraente. Tale altro Stato adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformita' alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicate, il credito tributario non sia escutibile nel primo Stato o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non e', in tale Stato, soggetto ai limiti temporali, ne' ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtu' della legislazione di detto Stato in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente. 6. Le procedure relative all'esistenza, la validita' o l'importo del credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all'autorita' giudiziaria o agli organi amministrativi dell'altro Stato contraente. 7. Qualora, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l'altro Stato contraente ha riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato, il relativo credito tributario cessa di essere

  • a)nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato che e' escutibile in base alle leggi di tale Stato e che e' dovuto da una persona che, in quel momento, non puo', in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o
  • b)nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato nei confronti del quale detto Stato puo', in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione l'autorita' competente del primo Stato deve comunicare senza indugio tale circostanza all'autorita' competente dell'altro Stato e, a discrezione dell'altro Stato, il primo Stato sospende o ritira la propria richiesta. 8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
  • a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
  • b)di adottare misure che sarebbero contrarie all'ordine pubblico;
  • c)di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;
  • d)di fornire assistenza nei casi in cui l'onere amministrativo per tale Stato sia chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 28 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154~convenzione-art26 · fonte su Normattiva