[1]ORGANIZZAZIONE

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

  • a)una sede di direzione;
  • b)una succursale;
  • c)un ufficio;
  • d)un'officina;
  • e)un laboratorio; e
  • f)una miniera, un pozzo di petrolio o di gas; una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere o un progetto di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa 12 mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
  • a)si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  • b)i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • c)i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  • d)una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  • e)una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attivita';
  • f)una sede fissa di affari e' utilizzata soltanto per qualsiasi combinazione di attivita' di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che tale attivita' o, nel caso di cui alla lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario. 4.1 paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attivita' d'impresa nella stessa sede o in altra sede nello stesso Stato contraente e
  • a)detta sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
  • b)l'attivita' complessiva risultante dalla combinazione delle attivita' svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non e' di carattere preparatorio o ausiliario, a condizione che le attivita' d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o svolge abitualmente il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono
  • a)in nome dell'impresa, o
  • b)per il trasferimento della proprieta', o per la concessione del diritto d'uso, di beni di proprieta' di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
  • c)per la prestazione di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attivita' effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari alla quale si applicherebbe il paragrafo 4.1), non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attivita' nel primo Stato contraente in qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attivita'. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlata, tale persona non e' considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la propria attivita' in detto altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. 8. Ai fini del presente Articolo, una persona o un'impresa e' strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa e' considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa') nella persona e nell'impresa.

Testo vigente dal 28 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154~convenzione-art5 · fonte su Normattiva