[1]Zona di frontiera

[2]Per esercitare determinate modalita' di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera e' costituita: per la Repubblica italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano; per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art3 · fonte su Normattiva