Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.

Testo vigente dal 14 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1553~art1 · fonte su Normattiva