[1]PROTOCOLLO Aggiuntivo

[2]Alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo Aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Corea per Evitare le Doppie Imposizioni e per Prevenire le Evasioni Fiscali in materia di Imposte sul Reddito, e relativo Protocollo, firmata a Seul il 10 gennaio 1989 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Il paragrafo 3. b) dell'Articolo 2 «Imposte Considerate» e' soppresso e sostituito dal seguente: «3. b) per quanto concerne l'Italia:

  • i)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • ii)l'imposta sul reddito delle societa';
  • iii)l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte qui di seguito indicate quali "imposta italiana").»

Testo vigente dal 29 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-17;156~protocollo-aggiuntivo-arti · fonte su Normattiva