[1]PROTOCOLLO Aggiuntivo
[2]Alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo Aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Corea per Evitare le Doppie Imposizioni e per Prevenire le Evasioni Fiscali in materia di Imposte sul Reddito, e relativo Protocollo, firmata a Seul il 10 gennaio 1989 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo I
[4]Il paragrafo 3. b) dell'Articolo 2 «Imposte Considerate» e' soppresso e sostituito dal seguente: «3. b) per quanto concerne l'Italia:
- i)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ii)l'imposta sul reddito delle societa';
- iii)l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte qui di seguito indicate quali "imposta italiana").»
Testo vigente dal 29 ottobre 2014
