1. Nel quadro di una operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri si una delle parti contraenti possono valicare la frontiera comune, con l'accordo del RCC dell'altra Parte contraente senza che sia necessario seguire una strada doganale, previa comunicazione alla dogana competente viciniore e alle autorita' di Polizia di frontiera cui dovra' essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione dei componenti. 2. Le squadre di soccorso terrestri possono essere munite di ogni materiale di ricerca e salvataggio necessario alla loro missione. 3. Le Autorita' competenti di ciascuna Parte contraente adotteranno disposizioni appropriate onde permettere, su richiesta dei RCC competenti, a pattuglie composte da militari, in uniforme ma senza armi, da valicare la frontiera per compiere la loro missione SAR con le stesse modalita' previste dai paragrafi precedenti. 4. Gli articoli 11, 13, 14 paragrafi 2 e 3, e 15 del presente Accordo si applicano per analogia alle operazioni SAR effettuate da squadre di soccorso terrestri.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art17 · fonte su Normattiva